Statuto del ”Giardino dei Maestri Oziosi"
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1.1 Costituzione
1.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano in via privata Gianferrari al n° 16 una associazione non commerciale, operante nei settori culturale, sportivo, ricreativo, e di servizio che assume la denominazione "Il Giardino dei Maestri Oziosi"
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
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2.1 Scopi dell’Associazione
2.1.1
L' Associazione promuove attività culturali e formative, fornisce servizi, offre spazi e possibilità. d’incontro per far conoscere e praticare quelle discipline di origine occidentale e orientale che aiutano a entrare in contatto con le proprie piene risorse psicofisiche e spirituali, migliorando cosi il rapporto con se, con gli altri e con l'ambiente per sostenere e migliorare la propria salute complessiva, favorire la crescita personale e la consapevolezza solidale.
L'Associazione si pone come obiettivo la diffusione di attività motorie, in particolar modo la disciplina del Tai Chi Chuan, ma anche di altre tecniche similari, Shiatsu, Fiori di Bach, che hanno come punto focale la persona nella propria intierezza, culturale, filosofica, fisica, energetica e psichica, senza preclusione di razze, età e classe sociale, per dare un contributo ad un miglioramento della consapevolezza individuale.
L'associazione individua nella International Tai Chi Chuan Association un modello nel campo del Tai Chi Chuan e si propone di collaborare con quest'ultima nella diffusione di quest'arte.
2.2 Oggetto Sociale
2.2.1
Per 1’attuazione dei propri scopi 1’Associazione potrà:
a) promuovere ed organizzare corsi di studio e aggiornamento, seminari, incontri, dibattiti e spettacoli, offrire spazi presso la sede sociale a operatori e terapeuti per attività individuali o di gruppo;
b) costituire una biblioteca multimediale, promuovere la realizzazione, la diffusione di pubblicazioni attinente ai contenuti culturali dell'Associazione;
c) promuovere e coordinare ogni opportuno scambio di informazioni tra i propri associati, e tra questi e altre associazioni od enti che agiscono nel campo sportivo e culturale;
d) offrire collaborazione a a singoli operatori, associazioni, enti pubblici o privati che intendano usufruire delle competenze dell’Associazione.
2.2.2
L Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune e utilizzare strutture proprie o usufruire di strutture esistenti su1 territorio.
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3.1 I Soci
3.1.1
Il numero dei soci e illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta. anche verbale al Consig1io Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del1’Associazione.
La qualifica di socio si assume dal momento del pagamento della quota associativa.
Non è possibile l'associazione temporanea.
3.1.2
Fanno parte della Associazione:
- i soci fondatori
- soci ordinari.
3.1.3
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
3.1.4
La qualifica di socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norma dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
3.2 Recesso - Esclusione
3.2.1
Ciascun iscritto può rinunziare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
3.2.2
La qualifica di socio, si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione.
3.2.2
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio;
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventua1i regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
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4.1 Fondo Comune
4.1
Il fondo comune e indivisibile ed e costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni. contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.2 Esercizio Sociale
4.2
L’esercizio finanziario inizia il 1 Luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
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5.1 Organi dell’Associazione
5.1
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Consiglio dei Probiviri
c) il consiglio tecnico;
e) il Presidente;
5.2 Assemblee
5.2.1
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione in sede almeno 15 giorni prima, contenente 1’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e 1’orario della prima e della seconda convocazione.
5.2.2
In prima convocazione 1’assemblea, sia ordinaria che straordinaria. è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, 1’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Alle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Le delibere delle assemblee sono valide. a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
5.2.3
L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consultivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.
5.2.4
L’assemblea, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto.
5.2.5
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
5.3 Consiglio Direttivo
5.3.1
Il Consiglio Direttivo e formato da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati,
I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
5.3.2
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, fra 1’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare 1’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti g1i atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni autonome;
f) deliberare circa 1’ammissione, il recesso e 1’esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione,
5.4 Presidente, Vice Presidente e Segretario
5.4.1
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5.4.2
Il Segretario, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la firma legale.
Al Segretario è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,
previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
5.5 Retribuzione
5.5.1
Il Consiglio di amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione.
5.5.2
L’Assemblea degli associati può decidere che la carica sia retribuita.
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6.1 Scioglimento
6.1
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.
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7.1 Norma finale
7.1
Per quanto non e espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le .nonne del Codice Civile e le disposizione di legge vigenti.